Si segnala la precisazione sollecitata nel dialogo con la Regione Veneto in merito alle linee sul Volontariato riportate in fondo al seguente articolo.
Nello specifico si evidenzia che:
L’attività di volontariato deve svolgersi in sintonia con il coordinamento che spetta ai COC e/o ai Servizi sociali comunali (per sapere cosa è il COC clicca qui)
L’attestazione di volontariato viene rilasciata dall’Ente del Terzo Settore, e deve riportare alcuni elementi essenziali:
- la denominazione dell’associazione,
- la tipologia del servizio svolto, in raccordo con il Comune,
- le generalità del volontario,
- il territorio in cui si svolgerà l’attività di volontariato
- l’attestazione di copertura assicurativa contro infortuni, malattie contratte durante l’attività e per danni a terzi
Tale dichiarazione è unica e risulta valida per il servizio svolto dal volontario nell’intero periodo emergenziale.
Occorre precisare che le Parrocchie non sono automaticamente Enti del Terzo Settore, ma solo se adottano un determinato regolamento, come previsto dall’ Art. 4 comma 3 del Decreto Riforma Terzo Settore: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13.”
- È stato posto il quesito alla Regione Veneto, che ha risposto positivamente:
Domanda: Le linee guida valgono anche per i volontari degli enti religiosi civilmente riconosciuti?
Risposta: Certamente, nel novero degli enti del terzo settore possono essere ricompresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente alle attività di interesse generale di cui all’art. 5, a condizione che per tali attività gli enti adottino un apposito regolamento che recepisca le norme del Codice, nel rispetto della struttura e delle finalità proprie dell’ente e venga depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, costituiscano un patrimonio destinato e tengano una contabilità separata.
Considerato che ad oggi il Registro unico nazionale del terzo settore non è ancora operativo e che tali enti non hanno ancora provveduto all’emanazione dell’apposito regolamento, le attività poste in essere dagli enti caritatevoli del territorio regionale che rientrano tra le attività enucleate nelle linee guida, sono considerate ammissibili, purché svolte nel rispetto delle condizioni generali contenute nel documento medesimo e coordinate con i COC, o in assenza dei quali, con i servizi sociali comunali. A tali enti compete rilasciare la dichiarazione per i propri volontari.
Per la formazione richiesta a chi opera come volontario si faccia riferimento al seguente link: http://www.caritas.diocesipadova.it/misure-di-prevenzione-per-volontari/