Nuove disposizioni su minori stranieri non accompagnati dall’Ucraina

rev. 19/4/2022 –

Il Piano minori stranieri non accompagnati del Ministero dell’Interno del 13 aprile 2022 (in allegato) sottolinea alcune indicazioni rispetto ai minori che provengono dall’Ucraina. In particolare ricorda che sono minori stranieri non accompagnati i minori senza un adulto che possa dimostrare di esserne legalmente responsabile. Anche i minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di “minori stranieri non accompagnati”. Ad esempio, è un minore straniero non accompagnato (MSNA) un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell’istituto dove era accolto in Ucraina, che non possa dimostrare di esserne formalmente il tutore secondo la legge italiana.

Il MSNA:

  • non può essere respinto alla frontiera,
  • non può essere espulso,
  • ha diritto all’accoglienza,
  • deve essere informato (in modo adeguato all’età) sui suoi diritti;
  • ha diritto allo svolgimento di una indagine familiare in modo da consentire il rintraccio dei genitori o familiari,
  • ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno,
  • ha diritto alla protezione temporanea.

Chiunque ha il dovere di segnalare all’autorità di Pubblica Sicurezza l’ingresso o la presenza di un MSNA. L’autorità di pubblica sicurezza provvederà poi a interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi Sociali.

Questa segnalazione è una ulteriore tutela nei confronti del minore e permette alle autorità di verificare la sua condizione, di consentire al tribunale dei minori un tempestivo intervento, di comunicare i dati del minore per l’avvio delle principali procedure di presa in carico da parte dei servizi competenti. Tale segnalazione non comporta l’allontanamento del minore dai parenti se presenti, infatti, come riportato dallo stesso Piano, l’articolo 19 del decreto legislativo  18 agosto 2015, n. 142 comma 7 – quarter sottolinea il principio: “Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità”.

Vedi Piano allegato: